SALUTE E CARCERE, REMS E SUPERAMENTO OPG: lettera Appello a Ministri della Salute e della Giustizia
Un gruppo di Associazioni scrive a* Ministr* della Salute e della Giustizia una lettera Appello: La salute come diritto fondamentale universale, relazionale e bene comune in ogni ambito
In particolare, si legge nella lettera, “destano forte preoccupazione le proposte avanzate da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria riferite a nuove “Linee di Indirizzo per l’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari …”, a “Linee di indirizzo per il funzionamento delle articolazioni per la salute mentale …” e “per la gestione dei pazienti in misura di sicurezza (ndr: in Rems) ….”
La salute come diritto fondamentale universale, relazionale e bene comune in ogni ambito
- Al Ministro della Salute Roberto Speranza
- Alla Ministra della Giustizia Marta Cartabia
La pandemia da Covid19 ha posto in primo piano la questione dei diritti umani e di cittadinanza. Si è rilevata la necessità di trovare, con riferimento alla Costituzione, un adeguato equilibrio tra la necessaria tutela della salute e il mantenimento delle libertà che possono solo essere eccezionalmente limitate.
I dati di morbilità e mortalità In alcuni ambiti, si pensi alle strutture per anziani, hanno evidenziato problemi pre-esistenti che richiedono un profondo cambio delle politiche sociali e sanitarie. Le stesse misure di contenimento della pandemia hanno determinato una forte riduzione delle relazioni affettive che spesso si traduce non solo in sofferenze ma anche in un peggioramento delle condizioni psichiche.
La situazione delle persone ristrette negli Istituti di Pena merita un serio approfondimento, sia a seguito dei fatti del marzo 2020, sia per quanto attiene la prevenzione della pandemia e più in generale la tutela della salute. A 13 anni dal DPCM 1 aprile 2008 – che aveva finalmente trasferito al Servizio Sanitario Nazionale il compito di assicurare il diritto alla tutela della salute e alle cure per le persone detenute – occorre un’analisi rigorosa sullo stato di attuazione della riforma, sulle gravi carenze, sui ritardi e sulle inadempienze da superare per una sua compiuta e quanto mai necessaria applicazione, sulle condizioni dei servizi sanitari negli Istituti di Pena, il loro collegamento con quelli assicurati a tutti i cittadini, sulla preoccupante situazione epidemiologica sanitaria e sociale che caratterizza la popolazione carceraria.[1]
Non di meno va considerato il ruolo dei determinanti sociali della salute e dell’attuazione dei principi contenuti previsti dalle leggi 354/1975[2] e del DLgs 230/1999[3], nonché dei decreti attuativi della legge delega 103/2017[4] (rimasta purtroppo in larga parte non attuata). In questo quadro, particolare attenzione occorre porre allo stato della tutela della salute mentale negli Istituti di Pena, sulle dotazioni e funzionamento delle Articolazioni per la Tutela della Salute Mentale. Ancora va valutata l’applicazione della sentenza 99/2019 della Corte Costituzionale e delle misure alternative alla detenzione in caso di infermità psichica oltreché fisica, nonché sull’attuazione nelle diverse Regioni della legge 81/2014 che ha portato alla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e all’avvio di un difficile processo per il loro superamento, che non si esaurisce con le Rems (da considerare “extrema ratio”[5]) quanto piuttosto con soluzioni alternative alle misure di sicurezza detentive.
Si tratta di un sistema “per il diritto alla salute in ogni ambito” che va visto in una logica unitaria e di comunità, ispirato ai diritti e doveri costituzionali e del Diritto Europeo e dove le contraddizioni non si risolvono certo tornando al passato, facendo prevalere le esigenze della sicurezza sulla salute delle persone, né tantomeno con il ritorno alla sanità penitenziaria o agli OPG.
Per questo destano forte preoccupazione le proposte avanzate da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria riferite a nuove “Linee di Indirizzo per l’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari …”, a “Linee di indirizzo per il funzionamento delle articolazioni per la salute mentale …” e “per la gestione dei pazienti in misura di sicurezza (ndr: in Rems)”, in funzione di Accordi da raggiungere nell’ambito della Conferenza Unificata. Riteniamo che le questioni trattate meritino un chiaro pronunciamento da parte dei Ministeri della Salute e della Giustizia, della Conferenza delle Regioni e dell’Anci, che riteniamo debba essere maturato dopo un confronto con i professionisti, i Garanti e le organizzazioni della società civile.
A questo proposito siamo disponibili, e auspichiamo, un confronto.
Nell’occasione, infine, sollecitiamo e raccomandiamo un’adeguata attenzione nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di imminente presentazione, ai temi della salute e per un deciso miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro negli istituti penitenziari, prevedendo adeguati investimenti, non per costruire ancora carceri, ma in personale, percorsi e strumenti per misure alternative, formazione e cultura.
In attesa di un riscontro, cordiali saluti.
in ordine alfabetico:
Antigone, CGIL, Coordinamento nazionale Conferenza Salute Mentale, Coordinamento nazionale Rems Dsm, Copersamm, Fondazione Basaglia, Forum Salute Mentale, La Società della Ragione, Magistratura democratica, Osservatorio stopopg sul superamento degli OPG e sulle Rems, Salute Diritto Fondamentale, SOS Sanità, UNASAM
[1] Si vedano a questo proposito tra i vari atti: il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica “La salute dentro le mura” – La Relazione 2020 al Parlamento del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale – I ripetuti interventi della Conferenza dei Garanti territoriali – il Rapporto di Antigone “Oltre il virius”, l’Appello “il vaccino subito nelle carceri”.
[2] Legge 354/1975 e successive modificazioni: Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
[3] D.Lgs 230/1999: Riordino della medicina penitenziaria …
[4] Legge 103/2017 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”
[5] CSM Risoluzioni del 19.4.2017 e 24.9.2018